Sez. 2, Sentenza n. 17276 del 25/08/2005 (Rv. 583931 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) | Tabelle millesimali - Allegate al regolamento condominiale contrattuale - Modificabilità - Condizioni - Art. 69 disp. att. cod. civ. - Applicabilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE)
Le tabelle millesimali allegate a regolamento condominiale contrattuale non possono essere modificate se non con il consenso unanime di tutti i condomini (che, sotto il profilo dell'impegno e del vincolo, equivale all'accordo iniziale) ovvero per atto dell'autorità giudiziaria ex art. 69 disp. att. cod. civ., il quale contempla i presupposti, e non già il "quorum" di validità, della relativa deliberazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)