Sez. U, Sentenza n. 752 del 16/03/1966 (Rv. 321506 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - DIFFERENZA TRA LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE DIRETTE E QUELLA DELLE IMPOSTE INDIRETTE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - DIFFERENZA TRA LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE DIRETTE E QUELLA DELLE IMPOSTE INDIRETTE.*
Nelle controversie in materia di imposte indirette l'Azione di accertamento negativo davanti al giudice ordinario e proponibile prima ed indipendentemente dall'esperimento dei ricorsi amministrativi. Mentre rispetto alle imposte dirette, ai sensi dell'art. 6 della l. 20 marzo 1865, n2248, all.E, l'Azione dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria non puo proporsi se non dopo la pubblicazione dei ruoli e l'esperimento, almeno in un grado, del ricorso dinanzi alla giurisdizione amministrativa, rispetto a quelle indirette, salvo limitazioni poste da Disposizioni speciali, la giurisdizione del giudice ordinario non incontra nella legge alcun limite, in dipendenza dello stato cui sia pervenuta l'attivita della pubblica amministrazione, tendente all'accertamento del tributo ed alla relativa ingiunzione di pagamento, purche sussistano gli altri requisiti per la proponibilita della domanda, giustificata dal dubbio sull'esistenza della obbligazione tributaria. *
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)