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Sez. 1, Sentenza n. 294 del 14/01/1991 (Rv. 470471 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno | In genere - Art. 10 della legge n. 74 del 1987 - Attribuzione dell'assegno di divorzio - Presupposti - Impossibilità di procurarsi mezzi adeguati attraverso lo svolgimento di un lavoro - Accertamento - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470471-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno

In tema di attribuzione di assegno di divorzio - la quale, a seguito delle modificazioni apportate dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74 all'art. 5, comma quarto, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, è indefettibilmente subordinata alla mancanza di mezzi adeguati od impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (da intendersi quest'ultima come un'ipotesi non alternativa alla prima, ma esplicativa di essa) - l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, attraverso lo svolgimento di un lavoro, deve essere accertata in via astratta ed ipotetica, ma con riferimento a tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi, e quindi in termini di effettività e di concretezza. (Nella specie, la S.C., alla stregua del suddetto principio, ha ritenuto corretta l'attribuzione dell'assegno alla moglie, che non era in grado di svolgere una adeguata attività lavorativa, dovendo dedicarsi con continuità all'assistenza di due figli minori handicappati a lei affidati.).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)