Sez. 1, Sentenza n. 2087 del 26/02/1998 (Rv. 513053 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Attribuzione - Presupposti (art. 5 legge 898 del 1970) - Mancanza di mezzi di sostentamento o impossibilità oggettiva a procurarseli - Nozioni rispettive - Portata - Accertamento - Modalità - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di attribuzione dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970, l'impossibilità di "procurarsi gli adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obbiettive" costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio. L'accertamento della impossibilità di procurarsi mezzi di tal guisa per il coniuge richiedente l'assegno va condotta, pertanto, con riferimento alla finalità, perseguita dal legislatore, che le condizioni economiche non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio, dispiegandosi, così, non nella sfera dell'ipoteticità o della astrattezza sul piano della capacità lavorativa, bensì in quella della effettività e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tener conto di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del caso di specie in relazione ad ogni fattore individuale, ambientale, territoriale, economico - sociale. (Alla luce di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato il diritto all'assegno divorzile - pur essendo stata, in sede di separazione consensuale, già concordata la corresponsione di un assegno mensile - limitandosi ad affermare che la richiedente, residente nell'area napoletana, essendo nel pieno delle sue energie fisiche e mentali, aveva la astratta possibilità di inserirsi in qualsiasi lavoro conforme alle sue capacità ed al patrimonio culturale acquisito con gli studi universitari - peraltro non ancora completati -, senza compiere alcun accertamento circa la concreta possibilità di reperimento di un'attività lavorativa tale da non deteriorare il tenore di vita antefatta della donna).
Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)