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Sez. 2, Ordinanza n. 7972 del 31/03/2026 (Rv. 677623-01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Vendita immobiliare - Mendace dichiarazione ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677623-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

In caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell'alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell'atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l'immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).

Cod. Civ. art. 1418 com. 3, Legge 20/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 20/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)