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Sez. 2, Ordinanza n. 30827 del 24/11/2025 (Rv. 676941-01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità ex art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985 - Natura testuale - Alternatività della dichiarazione inerente all'epoca di costruzione dell'immobile e dell'inserimento nell'atto dei riferimenti al titolo urbanistico - Produzione e menzione dei titoli abilitativi in sede di rettifica - Conseguenze in tema di validità dell'atto traslativo.
Stato
decisa il 2025-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676941-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

Dalla natura testuale della nullità comminata dall'art. 40 l. n. 47 del 1985 consegue che la dichiarazione dell'alienante nell'atto di trasferimento circa l'epoca di costruzione dell'immobile (nella specie, ante 1° settembre 1967) è alternativa all'inserimento nell'atto dei riferimenti al titolo urbanistico, con la conseguenza che la dichiarazione mendace inerente all'epoca di costruzione del bene non comporta la nullità dell'atto traslativo se essa è superata, in sede di rettifica dell'atto, dalla produzione e menzione dei titoli abilitativi dell'immobile, reali e riferibili alla costruzione.

Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)