Sez. 3, Sentenza n. 14853 del 27/06/2007 (Rv. 597845 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
L'eccezione di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ., non è rilevabile d'ufficio, e dev'essere puntualmente sollevata da chi vi abbia interesse in modo analitico e circostanziato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)