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Sez. 1, Sentenza n. 20324 del 15/10/2004 (Rv. 577722 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Onere della prova a carico del debitore richiedente di non risarcire in tutto o in parte - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577722-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In tema di concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., in tanto al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, in quanto vi sia un'espressa istanza al riguardo del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di un'eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)