diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5334 del 09/08/1983 (Rv. 430250 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO - DAZIONE IN PEGNO DI CAMBIALI - SOSTITUZIONE ALLA SCADENZA CON ALTRE CAMBIALI, UGUALMENTE PIGNORATIZIA - CONSEGUENZE NEL RAPPORTO TRA I CREDITORI PIGNORATIZI ED I CREDITORI CONCORRENTI - DATA DEL PEGNO - OPPONIBILITÀ AI CREDITORI CONCORRENTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430250-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO - DAZIONE IN PEGNO DI CAMBIALI - SOSTITUZIONE ALLA SCADENZA CON ALTRE CAMBIALI, UGUALMENTE PIGNORATIZIA - CONSEGUENZE NEL RAPPORTO TRA I CREDITORI PIGNORATIZI ED I CREDITORI CONCORRENTI - DATA DEL PEGNO - OPPONIBILITÀ AI CREDITORI CONCORRENTI - CONDIZIONI.*

La previsione della sostituzione alla scadenza delle cambiali date in pegno con altre cambiali, parimenti pignoratizie, comporta a norma dell'art. 2787 cod. civ. tra i creditori pignoratizi ed i creditori concorrenti (ed il curatore del fallimento, in caso di procedura concorsuale) la configurazione di una nuova ed autonoma fonte di prelazione rispetto ai nuovi titoli, con la conseguenza che, essendo richiesto - oltre un certo limite di valore - che il pegno risulti da scritture di data certa, contenenti sufficienti indicazioni del credito e della cosa, ai fini dell'opponibilità del pegno ai creditori concorrenti (o alla massa dei creditori in caso di fallimento), è necessario che tale data certa - che è quella in cui è avvenuta la sostituzione delle cambiali scadute con altre, nonché il rilascio di scritture da cui risulta la Costituzione del pegno - sia anteriore all'inizio della procedura esecutiva promossa da altro creditore (ed anteriore alla dichiarazione di fallimento, in caso di procedura concorsuale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)