diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7310 del 22/12/2009 Cc. (dep. 23/02/2010) Rv. 246694 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sanzione pecuniaria - Rigetto del ricorso - Condanna facoltativa - Conseguenze - Necessità di motivare le ragioni della applicazione della sanzione.
Stato
decisa il 2009-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246694-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. nel caso in cui il ricorso sia rigettato è facoltativa, con la conseguenza che il giudice che, ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà, è tenuto a motivare la propria decisione in modo da rendere comprensibili le ragioni del suo operato. (Fattispecie in tema di ordinanza della Corte di appello di rigetto emessa nel procedimento di esecuzione, nella quale la Corte ha ritenuto, indipendentemente dall'applicabilità o meno dell'art. 616 cod. proc. pen., che il collegio, nel rigettare il ricorso della parte privata, non potesse meramente applicare la sanzione senza indicare le ragioni che la sostengono).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)