Sez. 3, Sentenza n. 585 del 24/02/1995 Cc. (dep. 22/03/1995) Rv. 202223 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso | Fondamento - Particolare applicazione in materia di patteggiamento - Ragione - Sanzione proporzionata al grado di infondatezza del ricorso - O al grado della sua "temerarietà" - Necessità - Ragione.
Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso
La sanzione pecuniaria in caso di rigetto e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale" enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964; tale principio deve trovare in materia di patteggiamento particolare applicazione, visto che il patteggiamento è un istituto introdotto dal legislatore per realizzare, nella misura massima possibile, decisioni rapide e lealmente "contrattate" fra parte pubblica e parti private. La sanzione processuale, poi, deve essere proporzionata al grado di infondatezza del ricorso o, se si vuole, al grado della sua "temerarietà". Infatti, il nuovo codice di rito ha deliberatamente innovato in materia nel senso di rendere obbligatoria la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità (e cioè di manifesta infondatezza del ricorso, ecc.) e di renderla invece facoltativa in caso di rigetto (art. 616): cioè la sanzione pecuniaria è stata marcatamente commisurata al grado di infondatezza del ricorso e voluta quale remora alla proposizione di non infrequenti ricorsi temerari."
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)