Sez. L, Sentenza n. 1070 del 14/02/1990 (Rv. 465325 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA ED INTERESSI EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI - DECORRENZA RISPETTIVA - FATTISPECIE RELATIVA A PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 23 DEL D.L. N. 359 DEL 1987.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA ED INTERESSI EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI - DECORRENZA RISPETTIVA - FATTISPECIE RELATIVA A PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 23 DEL D.L. N. 359 DEL 1987.*
Il credito dei dipendenti degli enti locali verso l'INADEL, per indennità premio di servizio, che ha carattere previdenziale, si sottrae alla disciplina dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., tanto con riguardo alla rivalutazione automatica, quanto con riguardo alla disciplina degli interessi, trattandosi di norma riferita ai crediti di lavoro, né produce interessi corrispettivi prima dell'emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità ed esigibilità), ma comporta l'Obbligo della amministrazione di pagare gli interessi moratori a partire dallo scadere del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell'assicurato, atteso che, in difetto di diversa specifica previsione, trova applicazione la regola generale posta dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in base alla quale, dopo l'inutile decorso di detto termine dalla richiesta dell'assicurato in Sede amministrativa, ovvero, se questa non sia prescritta, dalla maturazione del credito, si verifica l'automatica Costituzione in mora, derivante dalla volontà del debitore di non adempiere. (nella specie, enunciando l'indicato principio, la suprema Corte ha precisato che resta irrilevante l'art. 23 del d.l. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 440, ai sensi del quale le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi od a rivalutazione monetaria, dato che il rapporto in questione era anteriore alla citata norma e comunque investiva la riliquidazione dell'indennità per motivi diversi da quelli considerati dalla norma medesima). (Conf 2261/88, mass n 458070).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)