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Sez. L, Sentenza n. 17861 del 11/08/2014 (Rv. 632029 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Dipendenti dell'Ente poste italiane - Art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 40, comma 5, della legge n. 448 del 1998 - Erogazione delle prestazioni previdenziali - Portata - Giudizi proposti sino al 31 dicembre 1998 - Soggetto legittimato passivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632029-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i dipendenti dell'Ente poste italiane, l'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 40, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nello stabilire che, a partire dal primo gennaio 1999, l'INAIL è l'unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti del dipendente infortunato, determina una successione "ex lege" a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 cod. proc. civ., sicché nei giudizi proposti sino al 31 dicembre 1998, ed aventi per oggetto le suddette prestazioni, sussiste e permane la legittimazione passiva dell'Ente datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 1, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1998 num. 448 art. 40 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)