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Sez. 2, Sentenza n. 51 del 07/01/2003 (Rv. 559452 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Procedimento possessorio - Natura di ordinario processo di cognizione - Configurabilità - Conseguenze - Tariffa applicabile.
Stato
decisa il 2003-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559452-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di onorari professionali di avvocato, il punto 49 del capo X della tabella A allegata al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, secondo il quale spetta all'avvocato un onorario unico ed onnicomprensivo per tutta l'opera prestata in relazione, fra l'altro, ai "procedimenti speciali", si riferisce unicamente - come si evince anche dall'art. 13 dell'anzidetto D.M. n. 585 del 1994 - alla fase non contenziosa dei procedimenti previsti nel libro IV del codice di procedura civile (escluso il procedimento davanti agli arbitri), e cioè quella che si sviluppa fino a quando non sorgano contestazioni il cui esame poi si rende devoluto al giudice in sede di cognizione (nel qual caso sono dovuti gli onorari di cui ai capi II, III e V della menzionata tabella: v. punto 56, terzo comma, del capo X). Pertanto, in relazione al procedimento possessorio, l'onorario non va liquidato in base a tale disciplina, atteso che detto procedimento, articolandosi in due fasi contenziose entrambe rette dal ricorso introduttivo - una a cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena -, configura un ordinario processo civile di cognizione, alla cui disciplina generale è soggetto, ivi comprese le norme che regolano la liquidazione delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)