Sez. 1, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008 (Rv. 605766 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Spese processuali - Liquidazione - Riferimento alla natura contenziosa del procedimento - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l'equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al d.m. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell'art. 11 della tariffa allegata al d.m. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 all. 1 art. 1 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 all. 1 art. 1 com. 11, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)