Sez. 1, Sentenza n. 23233 del 22/05/2002 Cc. (dep. 17/06/2002) Rv. 221644 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Patrocinio esercitato in procedure incidentali - Spese - Liquidazione nel procedimento principale - Necessità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di gratuito patrocinio, poiché l'art. 1 della legge n. 217 del 1990 è stato modificato dalla legge 29 marzo 2001 n. 134 nel senso che l'ammissione ad esso è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse, mentre è rimasto inalterato il testo dell'art. 12, comma 2, della citata legge n. 217, secondo il quale la liquidazione delle relative spese è effettuata al termine di ogni fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, ne discende che la liquidazione stessa deve avere luogo al termine di ogni fase o di ogni grado del giudizio principale, restando irrilevanti tutte le eventuali procedure, derivate o incidentali, comunque connesse, che possono sorgere nell'ambito del grado o della fase. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza, in relazione al quale la Corte ha ritenuto che le spese di patrocinio inerenti a procedura incidentale "de libertate" dovessero essere liquidate dal tribunale ordinario dinanzi al quale si celebrava il processo e non da quello del riesame dinanzi al quale si era svolto il procedimento incidentale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 134 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)