Sez. 4, Sentenza n. 640 del 21/10/2003 Cc. (dep. 14/01/2004) Rv. 227869 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione dei compensi al difensore all'esito di ogni fase o grado del procedimento con un unico decreto - Necessità anche di un' unica richiesta - Esclusione - Condizioni.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, la previsione di cui all'art. 12, comma secondo, legge n. 217 del 1990 - per la quale la liquidazione è effettuata con decreto motivato al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto - deve essere intesa nel senso che all'esito di ogni fase o grado del procedimento deve aver luogo un'unica liquidazione a mezzo di un unico decreto che definisce le spettanze relative a quel grado o a quella fase con una valutazione globale, senza che ciò implichi la necessità di un'unica richiesta, sempre che le plurime richieste consentano una decisione unica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)