Sez. U, Sentenza n. 5853 del 25/05/1993 (Rv. 482500 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Attività soggette a vigilanza sanitaria - Prodotti chimici e preparati galenici - Esercizio delle officine | Prestazioni di un medico svolte in regime di "plus" orario secondo l'istituto dell'incentivazione - Controversie relative al compenso dovuto per tali prestazioni - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella del giudice amministrativo - Presupposti rispettivi.
Igiene e sanità pubblica - Attività soggette a vigilanza sanitaria - Prodotti chimici e preparati galenici - Esercizio delle officine
Le prestazioni di un medico, dipendente da un'unità sanitaria locale, in regime di "plus" orario secondo l'istituto dell'incentivazione della produttività configurano espletamento di un'attività che, mentre è riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo di natura privatistica, distinto dal rapporto di pubblico impiego, alla stregua della disciplina dell'accordo nazionale (artt. da 59 a 66) reso esecutivo con d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, è invece da ricondurre nell'ambito del rapporto di pubblico impiego alla stregua della disciplina del nuovo accordo per il personale sanitario (artt. da 85 a 89) reso esecutivo con d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, che considera la detta attività di natura aggiuntiva a quella propria del rapporto di pubblico impiego, assoggettandola sin dalla sua attivazione ed in tutto il suo svolgimento ai poteri di organizzazione e programmazione delle unità sanitarie locali. Pertanto, le controversie relative ai compensi per le prestazioni predette, mentre sono devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario se si tratta di prestazioni rese in periodo disciplinato dal d.P.R. n. 348 del 1983, e cioè sino al 31 dicembre 1985, sono invece devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se si tratta di prestazioni rese dopo tale data e nel vigore del d.P.R. n. 270 del 1987 (che si riferisce al periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, con decorrenza degli effetti giuridici dall'1 gennaio 1985 e con effetti economici dall'1 gennaio 1986 al 30 giugno 1988).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 348, DPR 20/05/1987 num. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)