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Sez. 5, Sentenza n. 6191 del 20/03/2006 (Rv. 590963 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Condizioni - Lite pendente - Decisione della Commissione tributaria centrale di accoglimento con rinvio del gravame dell'amministrazione finanziaria - Ricorso per cassazione - Versamento dovuto - Entità.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590963-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, in pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale che abbia accolto con rinvio il gravame proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la decisione della commissione tributaria di secondo grado, il contribuente che intenda definire la lite pendente ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è tenuto al pagamento, non già del dieci per cento del valore della lite, ma del cinquanta per cento, versandosi non nell'ipotesi di cui al n. 1 del comma primo, lett. b, del citato art. 16, ma in quella, di cui al n. 2, di soccombenza del contribuente nell'ultima pronuncia non cautelare resa sul merito.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)