Sez. L, Sentenza n. 1746 del 19/02/1988 (Rv. 457737 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - ADESIONE AD UNA PARTE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO SUCCESSIVO AD ALTRO - CONTESTAZIONE DELL'APPLICABILITÀ DELLA RIMANENTE PARTE PER IL CARATTERE MENO FAVOREVOLE RISPETTO AL CONTRATTO PRECEDENTE - INAMMISSIBILITÀ - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ADESIONE AD UNA PARTE SOLTANTO DELLA CONTRATTAZIONE SUCCESSIVA AL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA, AD OPERA DELL'EX DIPENDENTE DI UN CONSORZIO DI BONIFICA, INVOCANTE AD UN TEMPO L'APPLICABILITÀ DI ALTRA PARTE DEL CONTRATTO PRECEDENTE SICCOME PIÙ FAVOREVOLE IN TEMA DI RIVALUTAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - ADESIONE AD UNA PARTE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO SUCCESSIVO AD ALTRO - CONTESTAZIONE DELL'APPLICABILITÀ DELLA RIMANENTE PARTE PER IL CARATTERE MENO FAVOREVOLE RISPETTO AL CONTRATTO PRECEDENTE - INAMMISSIBILITÀ - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ADESIONE AD UNA PARTE SOLTANTO DELLA CONTRATTAZIONE SUCCESSIVA AL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA, AD OPERA DELL'EX DIPENDENTE DI UN CONSORZIO DI BONIFICA, INVOCANTE AD UN TEMPO L'APPLICABILITÀ DI ALTRA PARTE DEL CONTRATTO PRECEDENTE SICCOME PIÙ FAVOREVOLE IN TEMA DI RIVALUTAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI.*
Il lavoratore, che abbia beneficiato della parte di un contratto collettivo in virtù di adesione alla relativa disciplina, non può contestare la applicabilità, nei suoi confronti, della rimanente parte dello stesso contratto, assumendone il carattere meno favorevole rispetto a quello di un precedente, atteso che l'adesione, comporta necessariamente l'accettazione del nuovo regolamento contrattuale nella sua interezza, restando nella detta ipotesi inapplicabile il criterio cosiddetto dell'assorbimento, cioè dell'individuazione, fra due trattamenti egualmente applicabili ma non cumulabili, di quello da attribuire in concreto al lavoratore, in quanto nel complesso a lui favorevole. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C. aveva ritenuto che il dipendente di un consorzio di bonifica, avendo beneficiato della parte della contrattazione collettiva successiva al suo collocamento in quiescenza, che disponeva la rivalutazione delle pensioni in correlazione ai miglioramenti di retribuzione concessi ai dipendenti in servizio, non potesse, poi, della stessa contrattazione collettiva, contestare l'applicazione, nei suoi confronti, di quella parte - da lui considerata peggiorativa del C.C.n.L. 8 novembre 1972 - la quale disponeva la sostituzione, con l'indennità di contingenza, del meccanismo di adeguamento fondato sulla scala mobile).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Contr. Coll. 08/11/1972
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)