Sez. L, Sentenza n. 14741 del 30/12/1999 (Rv. 532647 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Criteri di applicazione - Contestazione dell'applicabilità di una parte del contratto collettivo per il divieto di "reformatio in peius" rispetto a diritti acquisiti sulla base di precedente contrattazione - Adesione allo stesso contratto per la parte più favorevole - Inammissibilità - Fattispecie relativa alla determinazione della pensione consortile a seguito dell'abolizione dell'aumento periodico e della contestuale introduzione di miglioramenti economici ex c.c.n.l. 20 settembre 1984.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Il lavoratore, che abbia contestato l'applicabilità nei suoi confronti di un contratto collettivo modificativo "in peius" di diritti già acquisiti sulla base di precedente contrattazione, non può aderire allo stesso contratto - in relazione alla disciplina di quei medesimi diritti - solo per la parte più favorevole, posto che la disciplina collettiva deve avere normalmente un'applicazione integrale, senza commistione e sommatorie fra i contenuti dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, salvo un'espressa volontà delle parti in tal senso (nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto inammissibile la pretesa di un lavoratore titolare di pensione consortile di cumulare i benefici derivanti sia dalla normativa vigente all'epoca del suo collocamento a riposo, relativi alla indicizzazione della pensione, sia dal c.c.n.l. 20 settembre 1984 del quale lo stesso lavoratore aveva contestato l'applicabilità nei suoi confronti in ordine all'abolizione di tale indicizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 20/09/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)