Sez. T, Ordinanza n. 13032 del 16/05/2025 (Rv. 675052-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA relativa a beni e servizi acquistati per la realizzazione di un progetto finanziato a fondo perduto | Diritto alla detrazione - Insussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA relativa a beni e servizi acquistati per la realizzazione di un progetto finanziato a fondo perduto
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità all'art. 17 della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata per beni e servizi acquistati con denaro proveniente da un finanziamento pubblico a fondo perduto esente da imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, ma è necessario che esse, a loro volta, siano assoggettabili all'IVA.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)