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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 24695 del 20/11/2014 (Rv. 633622 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | IVA relativa a beni e servizi acquistati per la realizzazione di un progetto finanziato a fondo perduto - Diritto alla detrazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2014-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633622-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed in conformità all'art. 17 della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea), immediatamente applicabile nell'ordinamento interno già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata per beni e servizi acquistati con denaro proveniente da un finanziamento pubblico a fondo perduto esente da imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, ma è necessario che esse, a loro volta, siano assoggettabili all'IVA. Ne consegue che al contribuente non spetta la detrazione dell'IVA assolta se non prova che il fornitore non ha potuto detrarre l'IVA sull'acquisto dei medesimi beni, per essere a sua volta gestore di attività esente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)