Sez. 2, Sentenza n. 977 del 11/05/1967 (Rv. 327248 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ERRORE DI CALCOLO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - RIMEDI - PROCEDURA DI CORREZIONE - APPELLO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ERRORE DI CALCOLO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - RIMEDI - PROCEDURA DI CORREZIONE - APPELLO.*
L'errore di calcolo non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione, tranne nel caso in cui esso sia conseguenza di una inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione. La parte deve, quindi, chiederne la rettifica o con lo speciale procedimento previsto dagli artt. 287 e 288 cod.proc.civ., davanti allo stesso giudice che ha emanato la sentenza, ovvero in Sede di appello, per il principio dell'assorbimento di tale procedura nel processo di impugnazione con cognizione piena. (Conf.468-66, 1997-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)