Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 14/02/2012 (Rv. 621662 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Parte erroneamente dichiarata contumace nel giudizio di appello - Notifica della relativa sentenza in mani proprie - Idoneità a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE
Nell'ipotesi in cui il giudizio d'appello si sia svolto nella contumacia di una parte, ancorchè erroneamente dichiarata, la notifica della sentenza conclusiva del relativo giudizio, ove sia avvenuta nelle mani della parte personalmente, è idonea a determinare, nei confronti della stessa, la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)