Sez. 2, Sentenza n. 4894 del 02/03/2007 (Rv. 595083 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Parte contumace - Notifica della sentenza - Alla parte personalmente - Decorrenza da tale data del termine breve per impugnare - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se non formalmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 ultimo comma cod. proc. civ., e dalla data di tale notifica decorre il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ..(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza resa in causa contumaciale e notificata al Comune convenuto, in persona del sindaco "pro-tempore", oltre i termini di cui all'art. 325 cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)