diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12602 del 20/12/1993 (Rv. 484799 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere | Nullità di un atto negoziale - Rilevabilità anche d'ufficio in fase d'appello - Condizioni - Parte - Svolgimento con il gravame di deduzioni fondate sul presupposto della validità ed efficacia dell'atto - Nullità dell'atto - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484799-01

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere

La rilevabilità anche d'ufficio, in fase d'appello, della nullità di un atto negoziale, quale una deliberazione di società, postula che le censure formulate con l'impugnazione, o le eccezioni ad esse opposte, mettano in discussione, direttamente od indirettamente, la validità di quell'atto, e, pertanto, non può essere invocata dalla parte, che, con il gravame, abbia svolto soltanto deduzioni fondate sull'esplicito od implicito presupposto della validità ed efficacia dell'atto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)