Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 22/08/2006 (Rv. 591946 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio anche in grado di appello - Condizioni - Svolgimento con il gravame di censure inerenti alla validità della delibera - Necessità - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE
L'azione di nullità di una deliberazione dell'assemblea di una società è svincolata dai presupposti e dalle condizioni temporali di legittimazione stabilite dall'art. 2377 cod. civ. In particolare, detta nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1422 cod. civ., richiamato dall'art. 2379 cod. civ. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile "ratione temporis") ed anche in grado di appello, purché le censure formulate con l'impugnazione mettano in discussione, direttamente o indirettamente, la validità di quell'atto, nel rispetto del principio dispositivo che presiede al processo civile, ed anche, nella fase del gravame, del principio secondo cui il giudice di secondo grado è investito del potere-dovere di riesaminare le statuizioni impugnate entro i confini segnati dai motivi dell'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)