Sez. 5, Sentenza n. 2842 del 22/03/1983 Ud. (dep. 02/04/1983) Rv. 158273 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI CONDANNA - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI CONDANNA - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'indulto, presupponendo una sentenza irrevocabile di condanna, di norma viene applicato in Sede esecutiva, onde la semplice omissione di pronuncia da parte del giudice di merito non può costituire causa di nullità della sentenza e, quindi, valido motivo di ricorso per Cassazione. L'applicazione dell'indulto in Sede di legittimità può aver luogo solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicabilità del beneficio. (Conf mass n 147026).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 593, Cod. Proc. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)