Sez. 1, Sentenza n. 4050 del 24/04/1987 (Rv. 452834 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - SOCIETÀ DI FATTO - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - SOCIETÀ DI FATTO - CONDIZIONI.*
In tema d'imposta di registro, l'enunciazione di una società di fatto in atto sottoposto a registrazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 62 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, postula che da detto atto siano evincibili gli elementi costitutivi del rapporto sociale, anche con riguardo alle persone dei soci, ai conferimenti, all'oggetto della comune attività imprenditoriale, senza che sia consentito ricavare tali dati da fattori estranei all'atto medesimo. (nella specie, una gru per impieghi edilizi era stata concessa in affitto a due persone fisiche, e la suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha escluso che l'enunciazione di una società di fatto fra gli affittuari potesse essere ravvisata sulla sola base del comune godimento del bene contemplato dal contratto di affitto). (V 6359/80, mass n 410102).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)