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Sez. 1, Sentenza n. 6359 del 09/12/1980 (Rv. 410102 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN GENERE - SOCIETA - DI FATTO: ENUNCIAZIONE - ATTO ENUNCIANTE - REQUISITI - INDICAZIONE DEL NOME DI TUTTI I SOCI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410102-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN GENERE - SOCIETA - DI FATTO: ENUNCIAZIONE - ATTO ENUNCIANTE - REQUISITI - INDICAZIONE DEL NOME DI TUTTI I SOCI - NECESSITA.*

Una societa di fatto puo ritenersi enunciata in un atto sottoposto a registrazione, secondo la previsione dell'art 62 della legge di registro di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, anche al fine della ricorrenza del presupposto per la registrazione a tassa fissa del successivo atto di trasformazione della societa stessa (art 1 della legge 18 marzo 1965 n 170, come modificato e prorogato dagli artt 1 e 4 della legge 17 febbraio 1968 n 57), solo quando l'atto enunciante indichi ogni elemento costitutivo del rapporto sociale, ivi compreso, pertanto, il nome di tutti i soci. (V 3375/77, mass n 386931).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 83, Legge 18/03/1965 num. 170 art. 1, Legge 17/02/1968 num. 57 art. 1, Legge 17/02/1968 num. 57 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)