Sez. 2, Sentenza n. 2331 del 17/04/1981 (Rv. 413070 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - IN GENERE - LOCAZIONE A TERZI DELL'UNITA IMMOBILIARE IN PROPRIETA ESCLUSIVA - POSIZIONE DEL CONDUTTORE - GODIMENTO E MODIFICAZIONI DELLE PARTI COMUNI - POTERE DEL CONDUTTORE MEDESIMO - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - IN GENERE - LOCAZIONE A TERZI DELL'UNITA IMMOBILIARE IN PROPRIETA ESCLUSIVA - POSIZIONE DEL CONDUTTORE - GODIMENTO E MODIFICAZIONI DELLE PARTI COMUNI - POTERE DEL CONDUTTORE MEDESIMO - CONDIZIONI.*
Nel condominio degli edifici, la locazione a terzi dell'unita immobiliare in proprieta esclusiva pone il conduttore in una posizione non diversa da quella del proprietario in nome del quale egli detiene. Pertanto, il conduttore puo, al pari del suo dante causa, liberamente godere ed eventualmente modificare le parti comuni dell'edificio purche in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unita immobiliare oggetto primario della locazione (limite cosiddetto interno) e purche non rimanga alterata la destinazione di dette parti ne pregiudicato il pari uso da parte degli altri condomini (limite cosiddetto esterno). (V 2069/79; (V 2753/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)