Sez. 3, Sentenza n. 6229 del 24/10/1986 (Rv. 448488 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - IN GENERE - APPOSIZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE SUL MURO PERIMETRALE DI TARGHE O INSEGNE ATTE A PUBBLICIZZARE LA SUA ATTIVITÀ COMMERCIALE, SVOLTE NEL LOCALE LOCATOGLI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - IN GENERE - APPOSIZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE SUL MURO PERIMETRALE DI TARGHE O INSEGNE ATTE A PUBBLICIZZARE LA SUA ATTIVITÀ COMMERCIALE, SVOLTE NEL LOCALE LOCATOGLI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il conduttore, cui è consentito trarre dalla cosa locata tutte le utilità inerenti al suo normale godimento, escluse solamente quelle espressamente vietate dal contratto o confliggenti con il diritto del locatore o di terzi, può utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale, ove è sito l'immobile locatogli, con eguale contenuto ed eguali modalità del potere di utilizzazione spettante al proprietario. Consegue che, ove non sia stato escluso dal contratto, il conduttore può apporre sul muro perimetrale dell'edificio condominiale targhe od insegne atte a pubblicizzare la sua attività commerciale svolta nel locale locatogli. (Conf 6108/81, mass n 416906; (Conf 2331/81, mass n 413070).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)