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Sez. 2, Sentenza n. 1316 del 06/04/1977 (Rv. 385023 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE - VEDUTA - QUALIFICAZIONE DI UN'APERTURA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE OGGETTIVE DELL'APERTURA - RICORSO AL CRITERIO DELLA DESTINAZIONE NORMALE DELL'OPERA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385023-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE - VEDUTA - QUALIFICAZIONE DI UN'APERTURA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE OGGETTIVE DELL'APERTURA - RICORSO AL CRITERIO DELLA DESTINAZIONE NORMALE DELL'OPERA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Lo stabilire se un'apertura costituisca luce o veduta e questione di fatto, demandata all'apprezzamento del giudice del merito, il quale puo motivare il proprio convincimento con il solo riferimento alle caratteristiche obiettive dell'opera in esame. Il ricorso al criterio della destinazione normale dell'opera, alla vista ed all'affaccio, e ammissibile ed utile solo quando i segni che caratterizzano l'opera in controversia non siano sufficienti ad ammettere o ad escludere la detta obiettiva possibilita di guardare e di affacciarsi comodamente. (nella specie, in cui si discuteva se una delle parti avesse usucapito, o meno, una servitu di veduta mediante l'apertura di alcune finestre in edificio di sua proprieta, poi abbattuto, la SC, enunziando il principio di cui in massima, ha ritenuto che esattamente il giudice del merito aveva definito tali aperture come vedute, in base alla loro struttura obbiettiva, senza valutare se esse fossero, o meno, destinate normalmente all'affaccio tenuto conto della particolare destinazione del locale in cui si aprivano, costituito da una legnaia). (V 1837/1976, mass n 380625; (V 2089/1973, mass n 365260).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)