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Sez. L, Sentenza n. 18128 del 04/08/2010 (Rv. 615175 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI | Assicurazione obbligatoria I.V.S. - Obblighi contributivi - Piccola impresa commerciale in accomandita semplice - Contitolarità di tutti i socie ex art. 1 lettere a; b; c; d; l. n. 1367/1960 - Conseguenze - Obblighi contributivi gravanti su accomandatari e accomandati - Iscrizione a ruolo a carico di tutti i soci - Legittimità - Applicazione del "beneficium excussionis" - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615175-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI

In materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla piccola impresa commerciale costituita in forma di accomandita semplice si applica l'art. 2 della l. n. 1397 del 1960, con la conseguenza che per titolari d'impresa s'intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti indicati dall'art. 1 lettera a); b); c) e d) del predetto art. 1, risultando soggetti all'assicurazione obbligatoria sia i soci accomandanti che abbiano la gestione dell'impresa sia gli accomandanti che (nella specie in qualità di coadiutori familiari) rivestono i requisiti sopra indicati. Ne consegue che l'iscrizione a ruolo del credito contributivo inevaso può essere eseguita direttamente nei confronti di tutti i soci, se qualificabili come contitolari della piccola impresa commerciale non trovando applicazione, in sede esecutiva, l'obbligo di escutere preventivamente il patrimonio sociale ai sensi degli artt. 2304 e 2313 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2313, Legge 27/11/1960 num. 1367 art. 2, Legge 27/11/1960 num. 1367 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)