diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 27824 del 30/12/2009 (Rv. 611394 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI | Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - Estensione ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice - Condizioni - Obbligo di pagamento dei contributi del coadiutore familiare - Spettanza - Sul socio iscritto negli appositi elenchi - Pluralità di soci iscritti con pari grado di parentela - Individuazione dell'obbligato - A carico del denunciante il rapporto assicurativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611394-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI

In materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la legge n. 613 del 1966, nell'estendere l'obbligo assicurativo ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice a condizione che gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 della medesima legge, pone l'obbligo del pagamento dei contributi relativi al coadiutore familiare necessariamente a carico del socio iscritto negli appositi elenchi, dovendosi escludere che tale qualità sia riferibile ad una società, mentre, ove vi sia una pluralità di soci aventi il medesimo grado di parentela con il coadiutore, il soggetto obbligato va individuato in colui che ha denunciato il rapporto assicurativo quale conseguenza della scelta in tal modo operata, dovendosi escludere che la stessa dipenda dall'INPS, che non ha interesse all'esclusione degli altri eventuali soggetti obbligati in solido.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 45, Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)