Sez. U - , Sentenza n. 11677 del 11/04/2022 (Rv. 664488 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Trasferimenti di personale di cui all'art. 1, commi 25 e 25 bis, del d.l. n. 181 del 2006 - Mantenimento del trattamento in godimento - Violazione del principio di parità di trattamento - Esclusione - Ragioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
Nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina speciale di cui ai commi 25 e 25 bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, conv. dalla l. n. 233 del 2006, che, nel regolare il rapporto di lavoro del personale trasferito, secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha disposto
la conservazione del trattamento economico in godimento, in quanto proporzionata ed adeguata alla complessità del disposto riordino delle funzioni, non è né irragionevole né arbitraria, ma giustificata dalla diversa provenienza e dal peculiare percorso professionale dei gruppi di dipendenti in comparazione, nonché dal sovrapporsi di fonti contrattuali diverse per un periodo limitato necessario, da un lato, a realizzare la piena integrazione produttiva e organizzativa dell'attività trasferita e, dall'altro, a reperire le risorse finanziarie valevoli a garantire in futuro, anche ai dipendenti trasferiti, l'equiparazione di disciplina contrattuale.
Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 25, Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 25, Legge 17/07/2006 num. 233 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)