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Sez. 1, Sentenza n. 5102 del 13/03/2015 (Rv. 634641 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Regole ermeneutiche - Ordine di priorità - Insussistenza - Integrazione dell'interpretazione letterale e logica - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634641-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In tema di interpretazione dei contratti, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda. (Nella specie la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha reputato insussistente la falsità, ritenuta invece da quest'ultima, dell'affermazione dell'ufficiale rogante una compravendita immobiliare concernente l'essergli stato consegnato dall'alienante, all'atto della stipula, il certificato di destinazione urbanistica, benché ciò fosse invece avvenuto alcuni giorni prima, direttamente presso lo studio notarile, ad opera di un terzo, all'uopo osservando che la legge impone, a pena di nullità della compravendita suddetta, la sola allegazione del certificato urbanistico, rimanendo ininfluente da chi, come e quando, lo stesso sia stato fornito, sicché la corretta interpretazione dell'espressione utilizzata dal menzionato ufficiale, da considerarsi come clausola di stile, non poteva essere compiuta sulla base del solo canone ermeneutico letterale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)