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Sez. 3, Sentenza n. 25840 del 09/12/2014 (Rv. 633420 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Ritenuta chiarezza della formulazione letterale - Sufficienza - Esclusione - Riferimento all'intero contesto contrattuale, alla comune intenzione delle pari ed alla loro condotta - Necessità.
Stato
decisa il 2014-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633420-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, verifichi se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)