Sez. L, Sentenza n. 11582 del 23/05/2014 (Rv. 631049 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Modalità d'esecuzione della prova - Rinvio al contratto collettivo - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA
Quando le parti - o la parte in caso di negozio giuridico unilaterale - procedono alla redazione per iscritto di un atto, possono fare riferimento, mediante semplice richiamo "per relationem", al contenuto di un altro atto, effettuando un rinvio materiale perché diretto ad inserire nell'atto la clausola contenuta in un diverso atto e ad attribuire al sottoscrittore la paternità di quella clausola. Ne consegue che, poiché l'art. 2096 cod. civ. impone la forma scritta per il patto di prova ma non per le modalità di esecuzione della prova, il rinvio "per relationem" ad un contratto collettivo, in ordine a tali modalità, si deve ritenere legittimo, anche perché, tramite il rinvio, il contenuto non ha alcun margine di indeterminabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)