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Sez. L, Sentenza n. 2579 del 07/03/2000 (Rv. 534656 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Modalità d'esecuzione della prova - Rinvio al contratto collettivo - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534656-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA

Quando le parti - o la parte in caso di negozio giuridico unilaterale - procedono alla redazione per iscritto di un atto possono bene fare riferimento, mediante semplice richiamo per "relationem", al contenuto di un altro atto, effettuando un rinvio materiale perché diretto ad inserire nell'atto la clausola contenuta in un diverso atto e ad attribuire al sottoscrittore la paternità di quella clausola. Consegue che, poiché l'art. 2096 cod. civ. impone la forma scritta per il patto di prova ma non per le modalità di esecuzione della prova, il rinvio per "relationem" ad un contratto collettivo, in ordine a tali modalità, si deve ritenere legittimo, anche perché, tramite il rinvio, il contenuto non ha alcun margine di indeterminabilità (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto la validità del patto di prova, nel quale l'indicazione delle mansioni era stata fatta per "relationem" a quelle proprie dell'operaio di secondo livello del CCNL).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)