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Sez. 3, Sentenza n. 3174 del 09/05/1983 (Rv. 428082 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE RELATIVA - DEBITO PECUNIARIO - INTERESSI - DECORRENZA - CONDIZIONI E MOMENTO RILEVANTE - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428082-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE RELATIVA - DEBITO PECUNIARIO - INTERESSI - DECORRENZA - CONDIZIONI E MOMENTO RILEVANTE - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'obbligazione del pagamento del prezzo, in tema di compravendita, costituisce debito sin dall'origine pecuniario, con la conseguenza che soltanto per effetto del ritardo colpevole e dalla data della Costituzione in mora decorrono gli interessi (art. 1224, comma primo, cod. civ.); mentre al creditore compete un "ulteriore risarcimento" (art. 1224, comma secondo, cod. civ.) - rendendo possibile al giudice, nella valutazione di questa pretesa risarcitoria, di tenere conto del fenomeno della svalutazione monetaria - solo se dimostra di avere subito dal ritardo un danno maggiore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)