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Sez. L, Sentenza n. 12223 del 13/11/1992 (Rv. 479518 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Di dirigente - Garanzie procedimentali ex art. 7, primo, secondo e terzo comma, statuto lavoratori - Operatività.
Stato
decisa il 1992-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479518-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 489 del 1989, le garanzie procedimentali dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 trovano applicazione anche per il licenziamento disciplinare intimato ai dirigenti, il cui rapporto di lavoro non è assoggettato alla disciplina sui licenziamenti individuali dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)