Sez. 4, Sentenza n. 10721 del 25/06/1981 Ud. (dep. 28/11/1981) Rv. 151172 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - INDULTO - APPLICABILITÀ - REVOCA - INDULTO - INAPPLICABILITÀ - FINALITÀ DELLA REVOCA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - INDULTO - APPLICABILITÀ - REVOCA - INDULTO - INAPPLICABILITÀ - FINALITÀ DELLA REVOCA.*
Il beneficio dell'indulto, previsto dall'art. 11 legge 3 agosto 1978 n. 405, è applicabile soltanto nei casi di disposta sospensione della patente di guida e non già nei casi in cui sia stata applicata la più grave sanzione della revoca della stessa: provvedimento, quest'ultimo, che ha la specifica funzione di prevenire incidenti stradali da parte di soggetti, la cui pericolosità alla guida non appare limitata nel tempo. (V mass n 141497).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)