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Sez. 4, Sentenza n. 6161 del 08/03/1984 Ud. (dep. 29/06/1984) Rv. 165120 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - INDULTO - APPLICABILITÀ - REVOCA - INDULTO - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165120-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - INDULTO - APPLICABILITÀ - REVOCA - INDULTO - INAPPLICABILITÀ.*

Il beneficio dell'indulto, previsto dall'art. 11 legge 3 maggio 1978 n. 405, è applicabile soltanto nei casi di disposta sospensione della patente di guida e non già nei casi in cui sia stata applicata la più grave sanzione della revoca della stessa, attesa la maggiore pericolosità, incompatibile con il mantenimento del titolo autorizzativo per la conduzione di autoveicoli, ravvisata nella condotta del condannato. (Conf mass n 151172).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)