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Sez. 2, Sentenza n. 1795 del 09/05/1977 (Rv. 385529 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - SOSTITUZIONE CON IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - APPLICABILITA ALLE AZIONI PROMOSSE A TUTELA DI UN DIRITTO REALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385529-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - SOSTITUZIONE CON IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - APPLICABILITA ALLE AZIONI PROMOSSE A TUTELA DI UN DIRITTO REALE - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 2058 cod civ - riguardante la possibilita di ordinare il risarcimento per equivalente anziche la reintegrazione in Forma specifica, in caso di eccessiva onerosita di quest'ultima, - non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale, il cui carattere assoluto non e conciliabile con qualsiasi Forma di reintegrazione del diritto leso che non sia quella in Forma specifica. (Conf 1594/74, mass n 269772).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)