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Sez. 2, Sentenza n. 4812 del 20/09/1984 (Rv. 436727 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - AZIONI RIVOLTE ALLA DIFESA DI DIRITTI REALI - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436727-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - AZIONI RIVOLTE ALLA DIFESA DI DIRITTI REALI - INAPPLICABILITÀ.*

L'art. 2058 secondo comma cod. civ., il quale conferisce al giudice la facoltà di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, se la reintegrazione in Forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, non è applicabile con riguardo alle azioni rivolte alla difesa di diritti reali (nella specie, Azione promossa dal proprietario di un fondo per la rimozione di opere su di esso abusivamente costruite), rispetto alle quali la tutela giurisdizionale si attua sempre mediante la "restitutio in integrum" del diritto leso, mentre il risarcimento per equivalente configura nelle stesse un'eventuale sanzione accessoria da applicarsi in aggiunta all'ordine di rimessione in pristino. (V 1795/77, mass n 385529; (V 1594/74, mass n 269772).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)