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Sez. 1, Sentenza n. 2915 del 14/03/2000 (Rv. 534784 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione - Effettuazione in base alla legge n. 865 del 1971 - Controversia per la determinazione delle indennità di occupazione ed esproprio - Giudice competente - Corte di Appello in unico grado - Stima relativa alla predetta indennità - Effettuazione da parte di organi diversi da quelli previsti dalla legge n. 865 del 1971 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534784-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 legge 20 giugno 1971 n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte costituzionale, che hanno esteso tale competenza ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo la legge n. 865 del 1971 e sia stato emanato il decreto di espropriazione, a prescindere dall'intervenuta stima amministrativa dell'indennità, il criterio di determinazione della competenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio va basato unicamente sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione. Pertanto quando l'espropriazione sia stata eseguita seguendo il modello previsto dalla legge n. 865 del 1971 competente per la controversia relativa alla determinazione delle indennità di occupazione ed espropriazione è la Corte di Appello in unico grado, anche se la stima di dette indennità sia stata effettuata da organi diversi dalla apposita commissione istituita in ogni provincia (art.16) e, prima del suo insediamento, dall'ufficio Tecnico Erariale (art.19, secondo comma, legge 28 gennaio 1977 n.10).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)