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Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 12/04/2002 (Rv. 553675 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione - Effettuata in base alla legge n. 865 del 1971 - Controversia per la determinazione delle indennità di occupazione ed esproprio - Giudice competente - Corte d'appello in unico grado - Stima relativa alla predetta indennità - Effettuazione da parte di organi diversi da quelli previsti dalla legge n. 865 del 1971 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553675-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 della legge 20 giugno 1971, n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte costituzionale che hanno esteso la competenza della corte d'appello in unico grado ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo l'indicata legge (cioè in favore di ente pubblico) e sia stato emanato il decreto ablatorio, a prescindere dall'intervenuta stima amministrativa dell'indennità - il criterio di determinazione della competenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio va basato unicamente sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione. Pertanto, quando l'espropriazione sia stata eseguita seguendo il modello previsto dalla legge n. 865 del 1971, competente per la controversia relativa alla determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione è la corte di appello in unico grado, anche se la stima di dette indennità sia stata effettuata da organi diversi dalla apposita commissione istituita in ogni provincia (art. 16) e, prima del suo insediamento, dall'ufficio tecnico erariale (art. 19, secondo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)