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Sez. L, Sentenza n. 9209 del 23/10/1996 (Rv. 500173 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Prolungata assenza ingiustificata dal lavoro - Concomitanza parziale di richieste di permessi sindacali retribuiti - Gravità dell'inadempimento - Incidenza dei permessi sulla prolungata assenza - Accertamento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500173-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE

Nell'ipotesi di licenziamento motivato da una prolungata assenza ingiustificata dal lavoro, per un periodo nel corso del quale risultino richiesti anche permessi sindacali retribuiti, il giudice di merito è tenuto ad accertare, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, la rilevanza dell'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 30 della legge n.300 del 1970 sotto il profilo della configurabilità o meno di un unico periodo di assenza (nella specie, è stata cassata per vizi logici della motivazione la decisione dei giudici di merito che mentre ha escluso la computabilità dei giorni di permesso sindacale per la determinazione della durata complessiva dell'assenza, ha d'altro canto attribuito rilievo ad una situazione personale - tale da attenuare la gravità della condotta del lavoratore - che precludeva lo svolgimento sia della prestazione lavorativa che della attività sindacale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)